Guida al rimborso aereo

Molte volte in aeroporto si sentono storie di voli cancellati o ritardati di molte ore, che fanno saltare importanti appuntamenti di lavoro oppure fanno perdere la coincidenza per un viaggio intercontinentale, o per la vacanza tanto sognata. Questi inconvenienti, seppur non sempre, possono essere alleviati se si ha ben presenti quali sono i diritti del passeggero. Nell’Unione Europea esiste un regolamento comunitario che regola il comportamento delle compagnie aeree nei casi di negato imbarco, cancellazione del volo, e ritardo nella partenza. E’ il Regolamento UE n.2004/261/CE del 11/2/2004, in vigore dal 17/2/2005 nei cieli europei.

In questo articolo vi fornisco gli elementi necessari per comprendere quali sono i punti salienti di tale normativa. Vi ricordo però che tale articolo può innavertitamente contenere delle imprecisioni. Pertanto le informazioni qui fornite sono di carattere informativo e non ufficiale, e vanno confermate facendo riferimento alla normativa ufficiale, pubblicata dalle Autorità competenti.

Il regolamento viene in soccorso dei passeggeri che dispongono di una prenotazione confermata, o di un biglietto per un volo su cui è stato trasferito da altro volo per il quale si era in possesso di una prenotazione. Inoltre il passeggero deve aver seguito correttamente le modalità di check-in rispettando i tempi di imbarco per sè e per i suoi bagagli. L’unica limitazione è che tale regolamento non viene applicato per biglietti premio o per tariffa ridotta non accessibile al pubblico, si applica però ai biglietti emessi come premio da un programma frequent flyers o altri programmi commerciali.

Il negato imbarco può accadere per diversi motivi; uno di questi è l’overbooking, pratica attuabile dai vettori aerei che però ne devono pagare il “prezzo” qualora si verifichino disagi ai passeggeri. Infatti in caso di negato imbarco di passeggeri non consenzienti, essi devono essere indennizzati a norma dell’art.7 del regolamento europeo sopra citato, nel modo seguente:
- tratte fino a 1500 km: 250 euro
- tratte intercomunitarie superiori a 1500 km: 400 euro
- altre tratte tra 1500 e 3500 km: 400 euro
- tratte che non rientrano nei primi due casi sopra citati: 600 euro

Inoltre, il passeggero ha diritto al rimborso del prezzo del biglietto più di un biglietto di ritorno alla città di partenza non appena possibile, altrimenti deve essere riprotetto con un volo alternativo o quanto prima possibile. Si ha inoltre diritto a pasti e bevande gratuite congruamente ai tempi di attesa stimati per la cancellazione o il ritardo del volo; la sistemazione in albergo qualora si verifichi la necessità di un pernottamento, il trasporto tra l’albergo e l’aeroporto, e due chiamate telefoniche.

Qualora invece il volo venga cancellato il passeggero può optare tra essere rimborsato entro 7 giorni, più avere il volo di ritorno, o essere riprotetto su un volo alternativo. Si ha sempre diritto inoltre ai pasti e bevande e le due chiamate. Si applicano le stesse compensazioni pecuniarie viste nel caso precedente. La compensazione monetaria non è dovuta qualora si verifichino circostanze eccezionali ed inevitabili, e se la compagnia aerea ha avvertito il passeggero nella tempistica prevista dalla normativa vigente.

In caso di ritardo della partenza la normativa prevede che la compagnia aerea è dovuta a prestare assistenza (pasti, bevande e due chiamate telefoniche) nel caso si verifichi un ritardo di almeno due ore per tratte fino a 1500 km, tre ore per tratte intercomunitarie superiori a 1500 km e per tutte le tratte comprese tra 1500 e 3500 km, e quattro ore per tutte le altre tratte aeree. Se il ritardo invece è di oltre cinque ore, il passeggero può decidere se farsi rimborsare il biglietto, o imbarcarsi su un volo alternativo. Qualora si verifichi la necessità di un pernottamento la compagnia aerea è tenuta a fornire la sistemazione in albergo nonchè il trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione. Se il volo fa parte di un viaggio organizzato il passeggero deve fare riferimento al tour operator presso il quale ha acquistato il pacchetto turistico.

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